Dalla trasparenza all’attuabilità – Una sfida democratica nella società digitale

L’impegno per una maggiore trasparenza è certamente condivisibile e merita pieno sostegno.

È una condizione essenziale per rendere effettivi i diritti, soprattutto in ambiti complessi come la protezione dei dati personali, l’intelligenza artificiale e, più in generale, la regolazione della società digitale.

Ma la trasparenza, da sola, non basta.

Il punto critico sta nel divario — ancora molto ampio — tra la prescrizione legislativa e la sua concreta implementazione operativa.

Le norme riconoscono diritti, impongono obblighi, definiscono garanzie. Tuttavia, molto spesso, la conoscibilità, l’interpretabilità e la concreta praticabilità di quegli obblighi restano saldamente a carico del cittadino, dell’utente, del destinatario finale della disciplina.

In questo permane una traccia non del tutto superata di un rapporto asimmetrico tra chi pone la regola e chi è chiamato a osservarla. Una traccia che, pur in forme nuove e democratiche, richiama ancora l’antica distanza tra sovrano e suddito: il primo produce la norma; il secondo deve conoscerla, comprenderla, interpretarla e applicarla.

Nelle democrazie contemporanee, tuttavia, questo schema non è più sufficiente.

La trasparenza non può esaurirsi nella mera accessibilità

Esigere trasparenza è indispensabile.

Lo è anzitutto nei confronti del legislatore e, a cascata, di tutti i soggetti che fanno parte della filiera regolata: autorità, imprese, pubbliche amministrazioni, professionisti, fornitori di tecnologie, titolari e responsabili del trattamento.

Tuttavia, la trasparenza non può essere ridotta alla semplice disponibilità dell’informazione. Rendere accessibile un testo, pubblicare una policy, fornire un’informativa o segnalare l’uso di un sistema automatizzato non significa necessariamente rendere quel messaggio comprensibile; né, tantomeno, garantire che la prescrizione sottostante sia concretamente attuabile.

La trasparenza effettiva richiede quindi un percorso più esigente: dall’accessibilità dell’informazione alla comprensibilità del messaggio, fino all’implementabilità della regola.

Un contenuto può essere formalmente disponibile e, al tempo stesso, sostanzialmente oscuro. Può esserlo per difficoltà interpretative, per complessità tecnica, per stratificazione normativa o per eccesso informativo (v. la cosiddetta “policy fatigue”). In questi casi, la trasparenza rischia di diventare un adempimento formale: qualcosa che assolve chi comunica, ma non necessariamente aiuta chi deve comprendere.

La fatica della lettura, specie nella società digitale, mina la trasparenza alle sue fondamenta. Quando l’utente è sommerso da testi lunghi, clausole tecniche e ripetitive, formule standardizzate e avvisi poco significativi, la disponibilità dell’informazione non produce reale consapevolezza. Produce, semmai, assuefazione.

Dalla conoscibilità alla comprensibilità

Per questo occorre un passaggio ulteriore: dalla trasparenza come conoscibilità alla trasparenza come comprensibilità.

La conoscibilità risponde alla domanda: “l’informazione è disponibile?”.
La comprensibilità risponde invece a una domanda più esigente: “il destinatario è realmente in grado di capire ciò che gli viene comunicato e di orientare di conseguenza le proprie scelte?”.

È qui che la trasparenza diventa responsabilità progettuale.

Non basta comunicare. Occorre progettare la comunicazione in modo che il messaggio sia adeguato al contesto, al destinatario, al canale utilizzato e alla complessità della decisione che gli viene richiesta.

Questo non significa semplificare banalmente contenuti complessi, né rinunciare alla precisione giuridica. Significa, piuttosto, assumere che la precisione non è incompatibile con la chiarezza. E che, in molti casi, la chiarezza è una condizione della stessa effettività della norma.

Dalla comprensibilità all’attuabilità

Vi è però un ulteriore passaggio, forse ancora più decisivo: la trasparenza regolatoria non può fermarsi nemmeno alla comprensibilità.

Non è sufficiente che il destinatario riceva il messaggio, né che sia posto nelle condizioni di comprenderlo. Occorre anche che ciò che viene prescritto sia realisticamente attuabile. In altri termini, prima di imporre un obbligo, il regolatore dovrebbe interrogarsi sulla sua effettiva implementabilità nei contesti concreti in cui esso dovrà operare.

Una norma può essere chiara, ben scritta e formalmente comprensibile, ma risultare comunque difficilmente applicabile se richiede soluzioni sproporzionatamente onerose, tecnicamente immature, organizzativamente irrealistiche o economicamente insostenibili per una parte significativa dei destinatari. In questi casi, la distanza tra regola e realtà non è più soltanto un problema di comunicazione: diventa un problema di qualità democratica della regolazione.

L’implementabilità non significa abbassare il livello delle garanzie, né subordinare i diritti alla comodità degli operatori. Significa, al contrario, costruire obblighi capaci di produrre effetti reali. Una prescrizione irrealizzabile, o realizzabile solo a costi sproporzionati, rischia infatti di generare adempimenti puramente formali, diseguaglianze applicative e zone diffuse di non conformità.

Da questo punto di vista, norme non adeguatamente testate sul piano della loro attualizzabilità possono diventare esse stesse strumenti anti-democratici. Non perché perseguano finalità sbagliate, ma perché trasferiscono sui destinatari l’onere di colmare un vuoto progettuale del regolatore: trasformare un principio astratto in una pratica possibile.

La buona regolazione, soprattutto nella società digitale, dovrebbe quindi essere preceduta da un test di implementabilità: quali tecnologie sono realmente disponibili? Quali competenze sono necessarie? Quali costi organizzativi comporta l’obbligo? Quali soggetti rischiano di essere esclusi o penalizzati? Quali strumenti di supporto devono accompagnare la norma per renderla praticabile?

Solo così la trasparenza compie il suo percorso completo: non semplice accessibilità dell’informazione, non sola comprensione del messaggio, ma possibilità concreta di tradurre la regola in comportamenti, processi e strumenti effettivi.

Il limite del solo testo

Un ulteriore punto riguarda il veicolo comunicativo. La regolazione giuridica continua a fare affidamento quasi esclusivo sul testo: informative, condizioni generali, avvisi, policy, regolamenti, dichiarazioni, consensi.

Il testo resta naturalmente indispensabile. Ma non può più essere l’unico strumento.

Nella regolazione della circolazione stradale, ad esempio, il linguaggio testuale è stato in larga parte affiancato — e spesso sostituito — da segnaletica visiva, simboli, colori, forme e, in alcuni casi, segnali sonori. Non perché le regole siano meno importanti, ma perché devono essere comprese rapidamente, in contesti dinamici, da destinatari diversi e in condizioni di attenzione limitata.

La circolazione dei dati, oggi, presenta una complessità non inferiore. Anche qui le persone si muovono in ambienti dinamici, spesso istantanei, nei quali decisioni apparentemente minime possono produrre effetti rilevanti sulla libertà, sull’identità, sulla reputazione o sull’autonomia individuale.

Per questo occorre interrogarsi con maggiore decisione su modalità comunicative diverse dal solo testo: interfacce più intelligibili, segnali visivi, livelli progressivi di informazione, icone, avvisi contestuali, strumenti interattivi, sistemi di supporto alla comprensione e alla scelta.

L’art. 50 dell’AI Act come banco di prova

Gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 dell’AI Act rappresentano un banco di prova importante. La norma impone, in determinate situazioni, che le persone siano informate quando interagiscono con un sistema di intelligenza artificiale o quando contenuti audio, video, immagini o testi siano generati o manipolati artificialmente.

Il punto, tuttavia, non è solo stabilire quando un’informazione debba essere fornita. È anche comprendere come essa debba essere resa percepibile, interpretabile e utile. Dire a una persona che sta interagendo con un sistema di IA può essere necessario, ma non sempre sufficiente. Occorre che quell’informazione sia collocata nel momento giusto, con un linguaggio adeguato, in una forma visibile e comprensibile, e possibilmente con effetti pratici sulla capacità della persona di orientarsi.

Lo stesso vale per i contenuti sintetici o manipolati. L’obbligo di marcatura o etichettatura non deve trasformarsi in un’etichetta puramente formale. Deve contribuire a ridurre il rischio di inganno, manipolazione o confusione informativa.

Il tema dell’implementabilità si pone qui con particolare evidenza. Obblighi di trasparenza sull’IA che non siano accompagnati da standard tecnici sufficientemente chiari, strumenti realmente disponibili e criteri applicativi proporzionati rischiano di restare sospesi tra aspirazione regolatoria e pratica quotidiana.

By design e by default: non solo formule normative

In questa prospettiva, il principio del by design e by default assume un significato più ampio.

Nel GDPR esso impone di incorporare la protezione dei dati nella progettazione dei trattamenti e nelle impostazioni predefinite. Nell’ecosistema digitale più recente, lo stesso approccio emerge come criterio generale di regolazione: non limitarsi a proclamare diritti e obblighi, ma progettare ambienti, processi e strumenti che ne rendano possibile l’effettivo esercizio.

La trasparenza, allora, non dovrebbe essere pensata come un documento da consegnare o una formula da esporre. Dovrebbe essere progettata dentro il sistema.

Questo significa chiedersi, già in fase di progettazione:

  • chi riceverà l’informazione;
  • in quale momento;
  • attraverso quale canale;
  • con quale livello di complessità;
  • con quali strumenti di supporto;
  • con quali possibilità effettive di scelta, opposizione, controllo o tutela.

Solo così la trasparenza può superare la dimensione formale e diventare un presidio sostanziale di libertà.

Compliance e tutela dei diritti: due facce della stessa progettazione

Un ulteriore profilo riguarda il rapporto tra compliance e diritti.

Spesso la compliance viene percepita come un insieme di adempimenti organizzativi a carico di imprese, enti e pubbliche amministrazioni. Ma, nella società digitale, la compliance dovrebbe essere anche una tecnologia sociale di tutela dei diritti: un modo per rendere concretamente praticabili le garanzie riconosciute dalla legge.

Questo richiede strumenti di supporto.

Non solo testi giuridici, ma anche soluzioni operative: dashboard, percorsi guidati, segnalazioni contestuali, strumenti di gestione del consenso, sistemi di spiegazione progressiva, meccanismi di audit, interfacce che aiutino l’utente a comprendere cosa sta accadendo e quali opzioni ha a disposizione.

La trasparenza, se rimane confinata al testo, rischia di non reggere l’urto della velocità digitale. Se invece viene incorporata nella progettazione dei servizi, può diventare una componente effettiva della tutela.

Conclusione

La trasparenza è indispensabile, ma deve evolvere.

Non basta che l’informazione sia disponibile. Deve essere comprensibile. E non basta nemmeno che sia comprensibile, se ciò che viene richiesto resta irrealizzabile o sproporzionatamente oneroso.

La sfida democratica della società digitale sta anche qui: superare una trasparenza meramente dichiarativa e costruire una trasparenza progettata, verificabile, comprensibile e implementabile.

In fondo, il punto non è solo sapere che una regola esiste. È poterla capire, applicare e far valere.

Rosario

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